1. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per un successivo triennio.
2. La carica di presidente dell'Agenzia è incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la qualità di amministratore, di membro degli organi di amministrazione o di dipendente di enti pubblici economici o di società commerciali.
3. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici nominato presidente dell'Agenzia è collocato fuori ruolo.
4. Il presidente dell'Agenzia decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia
a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;
b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;
c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia;
d) presenta al Ministro degli affari esteri i programmi-Paese, il programma triennale di attività e la relativa relazione programmatica nonché il bilancio preventivo di cui all'articolo 9, comma 6;
e) presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto consuntivo e la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente di cui all'articolo 9, comma 7.