Art. 11.
(Presidente).

      1. Il presidente dell'Agenzia è nominato con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri; dura in carica tre anni e può essere riconfermato solo per un successivo triennio.
      2. La carica di presidente dell'Agenzia è incompatibile con la condizione di dipendente dell'Agenzia stessa e con la qualità di amministratore, di membro degli organi di amministrazione o di dipendente di enti pubblici economici o di società commerciali.
      3. Il dipendente dello Stato o di enti pubblici non economici nominato presidente dell'Agenzia è collocato fuori ruolo.
      4. Il presidente dell'Agenzia decade dalla carica qualora entro sessanta giorni dalla comunicazione della nomina non sia

 

Pag. 23

cessata la condizione di incompatibilità stabilita ai sensi del comma 2.
      5. Il presidente dell'Agenzia:

          a) ha la rappresentanza legale dell'Agenzia;

          b) convoca e presiede il consiglio di amministrazione;

          c) sovrintende all'andamento generale dell'Agenzia;

          d) presenta al Ministro degli affari esteri i programmi-Paese, il programma triennale di attività e la relativa relazione programmatica nonché il bilancio preventivo di cui all'articolo 9, comma 6;

          e) presenta al Ministro degli affari esteri il rendiconto consuntivo e la relazione sull'attività svolta dall'Agenzia nell'anno precedente di cui all'articolo 9, comma 7.